Statuto


DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – LIMITI TERRITORIALI

Art. 1) E’ costituita l’associazione: «A.D.I.C. – ASSOCIAZIONE DONNE INSEGNANTI CALABRESI»

Art. 2) L’Associazione ha sede in Gioia Tauro.

Art. 3) Le finalità dell’Associazione sono: a) osservare principi di elevata moralità da parte di ciascuna socia nella propria attività di lavoro; b) promuovere i diritti della Donna; c) favorire l’affermazione della Donna in tutti i campi; d) elevare il livello professionale della categoria e sensibilizzarla ai problemi umani e sociali, promuovendo scambi culturali, incontri- dibattito e tavole rotonde. L’Associazione è politica ma apartitica. In essa non sono ammesse polemiche di carattere politico o religioso.

Art. 4) I limiti territoriali dell’Associazione sono regionali e, quindi, possono far parte di essa Donne che abbiano la propria residenza o esercitino la propria attività di insegnamento nell’ambito territoriale della Regione Calabria.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5) Il patrimonio è costituito: 1) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; 2) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite: 1) dalle quote sociali, dalle quote di ammissione; 2) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse. E da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 6) L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 7) Con riferimento agli scopi dell’Associazione, sono ammesse quali socie tutte le donne insegnanti (scuola elementare, scuole superiori di 1° e 2° grado, assistenti e docenti universitarie).
L’ammissione è deliberata dal Consiglio.
Le ammesse verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Le socie che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerate socie anche per l’anno successivo ed obbligate al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 8) Per essere ammesse è richiesto: 1) l’aver compiuto la maggiore età; 2) l’avere una cattedra di insegnamento, anche in qualità di supplente, nel territorio regionale.

La candidatura a socia avviene su domanda documentata inviata alla Presidente del Consiglio di Amministrazione che la sottopone, entro un mese, all’approvazione del Consiglio.

Art. 9) Le socie avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi di tutto quanto in beni mobili sarà di pertinenza dell’Associazione e di ottenere una riduzione per la partecipazione a manifestazioni promosse dall’Associazione.

Art. 10) La qualità di socia si perde per decesso, per dimissioni, per morosità, per insufficienza di frequenza, per indegnità.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio. L’insufficienza di frequenza o l’indegnità verranno sancite dalla Assemblea delle Socie.

AMMINISTRAZIONE

Art. 11) L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri eletti dall’Assemblea delle Socie, per la durata di un anno.
In caso di dimissioni o decesso di una Consigliera, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione assembleare.

Art. 12) Il Consiglio nomina nel proprio seno la Presidente, la vice-Presidente, la Segretaria e la Tesoriera.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la carica.

Art. 13) La Presidente può venire confermata nella carica per una volta, dopo il primo mandato. La Segretaria e la Tesoriera possono essere riconfermate per cinque anni.

Art. 14) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che la Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed alle quote sociali.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dalla Presidente, in sua assenza dalla Vicepresidente o, in assenza di entrambe, dalla più anziana in età delle presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria.

Art. 15) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso programma l’attività dell’Associazione e porta a conoscenza delle socie la programmazione stessa per eventuali modifiche. Esso procede anche alla nomina di dipendenti e impiegati, determinandone le retribuzioni, e compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione che, sottoposto all’assemblea e da questa approvato, deve essere obbligatoriamente osservato da tutte le associate.

Art. 16) La Presidente, ed in sua assenza la Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 17) Le socie sono convocate in assemblea dal Consiglio almeno una volta al mese, mediante comunicazione scritta diretta a ciascuna socia oppure mediante affissione nell’Albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo delle socie, a norma dell’art. 20 C.C. L’assemblea deve essere convocata in Gioia Tauro, anche fuori della sede sociale.

Art. 18) L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto .

Art. 19) Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutte le socie in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
Le socie possono farsi rappresentare da altre socie anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità delle consigliere.

Art. 20) L’assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio, in mancanza dalla Vicepresidente; in mancanza di entrambe l’assemblea nomina la propria Presidente.
La Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatrici. Spetta alla Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all’assemblea stessa.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dalla Presidente e dalla Segretaria e, eventualmente, dalle scrutatrici.

Art. 21) Ogni socia ha diritto ad un voto.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi delle associate e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
La maggioranza assoluta dei voti si determina prima della votazione computando il numero delle presenti.
Per le elezioni del Consiglio di Amministrazione, sia che avvenga in prima convocazione sia in seconda, è richiesta, in primo scrutinio, la maggioranza pari a due terzi del numero delle associate presenti. In mancanza si procederà al ballottaggio.
Non possono essere validamente prese deliberazioni che si riferiscano a modifiche dello Statuto se non con la presenza, anche in seconda convocazione, dei due terzi delle associate. In caso di parità di voti, quello di chi presiede è determinante salvo, ovviamente, quando la votazione avvenisse a scrutinio segreto.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 22) L’Assemblea potrà nominare un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente, che controllino la gestione della Associazione. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione del bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIOGLIMENTO

Art. 23) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, fatta avvertenza che il residuo attivo dovrà essere devoluto a scopi benefici, sociali o culturali, mentre l’eventuale residuo passivo dovrà far carico alle associate.

CONTROVERSIE

Art. 24) Tutte le eventuali controversie sociali tra socie e tra queste e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, e il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 25) Per quanto non previsto in questo Statuto, valgono le norme di legge in materia.

Domenica Antonietta
Angela Roberta Nasi
Licia Cioglia
Francesca Balsamo
Michelina Teramo
Imelde Filardi
Giuseppa Galante
Rosaria Alba D’Accardi
Maria Tripodi

Rita Vita

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